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Obblighi di sicurezza e contratti atipici: focus sull’utilizzo dei voucher

  • GMZ-SICUREZZA
  • 27 mag 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Sono molti i quesiti in merito agli obblighi di sicurezza connessi con l’utilizzo dei lavoratori a voucher.

Non è un caso che le perplessità stiano aumentando: il popolo dei voucher, dei buoni-lavoro, degli italiani pagati con uno strumento inizialmente utilizzato per gli impieghi saltuari nell’agricoltura e le ripetizioni del doposcuola è in fortissimo aumento. La prima domanda sorge quindi spontanea:

  • Come ci si comporta di fronte agli obblighi di sicurezza previsti dalla legge con i lavoratori a voucher?

I dubbi da parte di datori di lavoro, RSPP, RLS e lavoratori sono tanti e durante i nostri corsi di formazione succede sempre più spesso che si tocchi l’argomento e si senta forte la necessità di approfondirlo.

È di qualche settimana fa la comunicazione dell’INPS che confermava il boom dei voucher nel 2015: 115 milioni di buoni-lavoro staccati da gennaio a dicembre, contro i 69 milioni del 2014 e i quasi 41 milioni del 2013. Un aumento nazionale del 67,5 per cento in dodici mesi con punte del 97,4 per cento in Sicilia, dell’85 in Liguria, dell’83 in Puglia e in Abruzzo, del 79 in Lombardia. La nuova classe sociale coinvolge già più di un milione e mezzo di lavoratori, due terzi dei quali al Nord. Metà uomini e metà donne. E l’età media è in continua diminuzione: 60 anni gli uomini e 56 le donne nel 2008, anno di introduzione dei buoni-lavoro; 44 e 36 anni nel 2011; 37 e 34 anni oggi.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

La disciplina del lavoro accessorio ha avuto come ultimo aggiornamento ilD.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 nell'ambito della disciplina organica dei contratti di lavoro, conosciuta anche come Jobs Act. Questo tipo di lavoro viene consentito in presenza di una serie di limiti retributivi ed il pagamento dell'attività lavorativa avviene tramite appunto appositi voucher. Il riferimento legislativo è sempre il testo unico Dlgs 81/08: in particolare nell’articolo 3 si desume il campo di applicazione del decreto.

In particolare al comma 8, viene stabilito un criterio di carattere generale: “Se la prestazione di lavoro accessorio viene svolta a favore di un committente imprenditore o professionista, lo stesso deve garantire le disposizioni in materia di sicurezza: valutazione dei rischi, info / formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, fornitura di DPI, fornitura di attrezzature – macchine ed impianti a norma”.

Cosa vuol dire?

Vuol dire quindi che il “datore di lavoro” si deve comportare come qualsiasi altro tipo di impresa.

Esistono però alcune eccezioni:

· quella per l’impresa familiare e lavoratori autonomi: dove si applica quanto previsto all’articolo 21

· quella dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili: esclusi esplicitamente dal campo di applicazione del decreto.

· quella delle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo: disciplinate al comma 13


 
 
 

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